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Tar: illegittimo l’affidamento diretto alla Rai del Festival di Sanremo
La clamorosa sentenza che potrebbe portare il Festival su altre reti
di Mattia Buonocore
05/12/2024 - 16:57
La sentenza del Tar sul Festival di Sanremo
La disciplina sulla comunione
Le argomentazioni di RAI non possono essere condivise (…) In primo luogo, la tesi proposta muove da un presupposto non più attuale, rappresentato dalla assimilazione (sulle orme dell’orientamento tradizionale) della tutela delle situazioni giuridiche derivanti dalle opere dell’ingegno (tra le quali è annoverabile il format) – e, più in generale, dall’attività creativa di un soggetto – a quella garantita dalla proprietà (e dagli altri diritti reali). Al contrario, secondo l’orientamento da tempo prevalente, la suddetta tutela è riconducibile non agli schemi dei diritti reali (i quali, allorché tuttora utilizzati dalla dottrina o dalla disciplina vigente, lo sono a fini meramente descrittivi), ma a quelli propri dei diritti della personalità o, comunque, di diritti non assimilabili ai diritti reali. In secondo luogo, l’ipotizzata (da parte di RAI) contitolarità di un diritto reale (il diritto di proprietà) avente ad oggetto due porzioni distinte (il Marchio, quale titolo della manifestazione e componente del format, da un lato; la “restante parte del format”, dall’altro) di uno stesso “bene” (il format), ciascuna delle quali (in base a quanto riconosce la stessa RAI) è di proprietà esclusiva di un soggetto diverso (RAI per quanto concerne le componenti del format diverse dal titolo; il Comune per quanto concerne il Marchio, ossia il titolo), contrasta con la disciplina della comunione ordinaria. Quest’ultima (artt. 1100 ss. cod. civ.) è una comunione per quote: ogni condomino è titolare di una quota ideale del bene in comunione e non della proprietà esclusiva di una o più porzioni materiali (o, come nel caso di specie, immateriali ma comunque distinguibili l’una dalle altre) che compongono il bene in comunione (…) è evidente dall’esame del contenuto della Convenzione che il corrispettivo è riconosciuto da RAI al Comune in relazione non (come, secondo RAI, sosterrebbe, erroneamente, JE) al diritto di utilizzazione economica del format (rispetto al quale la concessione dell’uso o dello sfruttamento del Marchio è evidentemente irrilevante, proprio perché né JE né il Comune contestano, in questa sede, che del format sia titolare RAI), bensì (tra l’altro) al diritto di sfruttamento del Marchio (ed è questo che effettivamente sostiene JE)
ll Comune ha registrato il Marchio senza che la Rai si opponesse
(…) Marchio di cui è incontestato titolare il Comune di Sanremo, per averlo registrato (dopo quasi mezzo secolo di esistenza del Festival) senza opposizione alcuna, in particolare da parte di RAI. Quest’ultima, infatti, ben avrebbe potuto agire per ottenere la declaratoria di nullità del Marchio, ad esempio facendo valere (entro il termine quinquennale di cui all’art. 28, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) la titolarità del diritto all’uso esclusivo del Marchio in virtù del preuso dello stesso, che comporterebbe il venir meno del requisito della novità del marchio registrato dal Comune. Tuttavia, non solo RAI non ha mai contestato la registrazione del Marchio da parte del Comune, ma non ne contesta la titolarità (che, anzi, riconosce espressamente) nemmeno in questa sede (…)
Il Marchio è di per sè un segno distintivo
RAI sostiene, in altri termini, che l’inscindibile legame esistente tra il Marchio e il format di RAI impedirebbe al Comune di concedere l’uso in esclusiva del Marchio a soggetti che abbiano elaborato un format alternativo a quello di RAI (…) Siffatta tesi non può essere condivisa. Il marchio, per definizione, è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa, ossia è un segno che identifica un prodotto o un servizio al fine di differenziarlo da altri prodotti o servizi (simili) offerti dai concorrenti. Identificare, come propone RAI, il Marchio con il mero titolo di un format di cui, per tutte le componenti diverse dal titolo, sarebbe titolare RAI (format dal quale il Marchio non potrebbe, pertanto, essere dissociato, nella prospettiva di RAI) è fuorviante, per due ordini di ragioni. In primo luogo, in quanto non si comprende per quale ragione a registrare (in ipotesi, legittimamente) un marchio che identificherebbe il format di RAI avrebbe provveduto un soggetto (il Comune) diverso dal titolare (RAI) del(la restante parte del) format.
Il Marchio identifica la manifestazione
In secondo luogo, in quanto il Marchio, essendo esso stesso il titolo della manifestazione (è il titolo, cioè il nome con cui viene ufficialmente identificata la manifestazione, ad essere stato registrato come marchio), non può identificare (nel senso di distinguere da altri, in correlazione con la funzione distintiva che è propria del marchio) il titolo (altrimenti il Marchio identificherebbe, per così dire, se stesso), ma semmai (ed è ciò che sostiene il Comune, in ciò differenziandosi la posizione di quest’ultimo da quella di RAI) la manifestazione stessa. Ne consegue che di quest’ultima non potrebbe che essere titolare il Comune di Sanremo (che infatti l’ha organizzata autonomamente, ancorché non sempre direttamente, dal 1951 al 1991, epoca in cui RAI, estranea – allora – all’organizzazione e alla realizzazione della manifestazione, si limitava a curarne la diffusione, dapprima per via radiofonica e poi, dal 1955, anche televisiva).
Un Marchio in quanto tale deve essere sfruttato economicamente
In tale prospettiva (che, si ribadisce, è quella che nel presente giudizio emerge dalle memorie del Comune), detta manifestazione potrebbe, dunque, essere organizzata da soggetti diversi da RAI, anche sulla base di format elaborati autonomamente. Opinare diversamente, aderendo alle argomentazioni di RAI, renderebbe inutile la registrazione del Marchio da parte del Comune. Se, come sostiene RAI, il Marchio non potesse che essere associato al format di RAI, nell’ipotesi in cui RAI dovesse, per qualsivoglia ragione, decidere di non organizzare più il Festival di Sanremo o, comunque, di non rendere più disponibile il proprio format al fine della realizzazione della manifestazione in questione, il Comune si ritroverebbe nell’impossibilità di sfruttare economicamente il Marchio (con conseguente perdita di entrate più o meno ingenti, in base al valore riconosciuto alla concessione dell’uso esclusivo del Marchio dalla Convenzione RAI in vigore e da quelle che l’hanno preceduta). Trattasi di una conseguenza evidentemente paradossale, che dimostra (ulteriormente) l’erroneità della premessa, costituita dalla asserita “inscindibilità” del legame tra il Marchio e il format di RAI (…) Ma vi è di più. L’infondatezza della tesi dell’indissolubilità del legame tra il Marchio e il format di RAI è dimostrata dalla stessa evoluzione del Festival di Sanremo; evoluzione caratterizzata (anche successivamente alla registrazione del Marchio, avvenuta, come detto, nel 2000) da frequenti mutamenti del format che, tuttavia, non hanno impedito di mantenere l’associazione tra il Marchio e il (di volta in volta mutato) format.
Può esistere Sanremo con un altro format perchè la stessa Rai ne ha adoperati diversi
Sotto questo profilo risulta emblematica (ancorché eccezionale) l’edizione del 2021, svoltasi senza la presenza del pubblico all’interno del teatro (per le note esigenze connesse alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2). Più in generale, nel corso degli ultimi venti anni si sono registrati ulteriori cambiamenti che hanno comportato una modifica (più o meno stabile, isolata nel tempo o ricorrente) di alcune di quelle che la stessa RAIqualifica come caratteristiche del format (…) A ben vedere, dunque, il Marchio è già stato associato a format diversi (…) Il Comune è titolare del Marchio ed è, pertanto, libero di associarlo (previa procedura di evidenza pubblica) a format diversi da quelli da RAI. Se così non fosse, d’altra parte, non si comprenderebbe a quale scopo il Comune abbia registrato il Marchio. La condivisione della tesi dell’inscindibile associazione tra Marchio e format di RAI, costantemente ribadita da quest’ultima nel corso delle sue difese, comporterebbe, infatti, che, laddove RAI non fosse disposta a riconoscere al Comune alcun corrispettivo a fronte della concessione dell’uso in esclusiva del Marchio, il Comune sarebbe costretto, alternativamente, a non concedere l’uso del Marchio (né a RAI né ad altri, poiché il presupposto della tesi è l’inscindibilità del Marchio rispetto al format di RAI) o a concederlo a RAI gratuitamente. In entrambi i casi, perderebbe ragion d’essere la registrazione del Marchio, che è appunto costituita dalla possibilità di sfruttarlo economicamente.
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