Il Tar del Lazio ha sentenziato: la Rai non ha alcun diritto di oscurare parte della sua programmazione sulla piattaforma televisiva digitale di Sky, definendola una “violazione degli obblighi di servizio pubblico“. Così i canali Rai potrebbero essere visti di nuovo integralmente sul satellite grazie all’annullamento del provvedimento dell’Agcom del 16 dicembre 2009 che sanciva l’oscuramento di determinati programmi di mamma Rai su Sky, non concedendo, dunque, la trasmissione alla sola Tivùsat (società di Rai, Mediaset e La7), che favoriva esclusivamente gli investitori e gli azionisti della Rete stessa configurandosi come “distorsione della concorrenza”.
Gli oscuramenti risultano così illegittimi perché violerebbero il contratto di servizio pubblico 2007/2009 in vigore fino al 28 giugno 2011 che prevedeva l’obbligo di fornire gratuitamente la programmazione Rai a qualsiasi piattaforma richiedente, a patto che questa garantisse la gratuità della trasmissione delle reti a tutti i telespettatori in questione aventi l’obbligo legislativo dell’annuale pagamento del canone.
Il Tar ha precisato altresì che, anche con il contratto di servizio pubblico 2010/2012 in vigore, la Rai è comunque tenuta a rispettare il principio di neutralità tecnologica e l’offerta della propria programmazione alle piattaforme distributive deve avvenire in modo non discriminatorio e salvaguardando la parità di condizioni concorrenziali nel mercato televisivo. La Rai, da parte sua, ritiene di applicare correttamente il contratto di servizio che discende dalle linee guide emanate dall’Agcom d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e che pertanto non ha nessun obbligo di cessione gratuita dei propri canali. L’azienda in relazione alla delibera specifica che:
‘Il Tar afferma che “la distribuzione attraverso una unica piattaforma satellitare può essere ritenuta compatibile con gli obblighi di servizio pubblico.” Resta confermato che la Rai “potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell’ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti”, come previsto dall’art.22 comma 4 del Contratto di servizio 2010-2012, la cui validità è stata pienamente ribadita. Per quanto riguarda il Contratto di servizio vigente, la sentenza censura unicamente il comma 3 dell’art. 22, nella misura in cui prevede attività promozionali di Rai in favore di Tivusat, nonché la messa a disposizione di smart card a favore degli utenti, attività per altro disposta da una delibera dell’Agcom. La sentenza infine conferma la legittimità della costituzione della piattaforma satellitare TivuSat. Inoltre, altra censura del Tar si riferisce ad un articolo del precedente contratto di servizio non più in vigore.’
La Rai intende impugnare tale decisione del giudice amministrativo.
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1. Giuseppe ha scritto:
13 luglio 2012 alle 17:48